Inabilità e invalidità

Se non possiamo eliminare i rischi, possiamo almeno evitarne i danni. Analizziamo due possibili rischi, spesso trascurati da molte persone: l’inabilità e l’invalidità. Come possiamo evitarne i danni?

Il primo asset patrimoniale che si dovrebbe considerare è il rischio: da solo, è in grado di bruciare tutto il patrimonio. Trattandolo e gestendolo in maniera ottimale, dunque, potremmo tutelare tutti gli altri asset patrimoniali da esso dipendenti.
È umanamente impossibile eliminare tutti i rischi (per esempio il rischio morte e il rischio salute), ma se diventiamo consapevoli dei rischi possibili, possiamo fare qualcosa di ragionevole: cancellare gli effetti patrimoniali pregiudizievoli del rischio, cioè i danni. Ecco, quindi, che la soluzione non sarà eliminare il rischio, ma i danni.
Analizziamo ora due possibili rischi, spesso trascurati da molte persone: l’inabilità e l’invalidità.
A volte, un infortunio o una malattia possono causare danni quanto la morte, in quanto, oltre a non produrre reddito, si può essere una spesa per i familiari se si è inabili o invalidi.
È quindi importante capire cosa si intenda per inabilità e invalidità, concetti spiegati dalla LEGGE 12/06/1984, N 222.
È inabile ai fini del conseguimento del diritto a pensione l’assicurato o titolare di assegno d’invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico/mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
È invalido ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per invalidità, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa dell’infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
A questo punto, è opportuno capire che tipo di copertura fornisce l’ente previdenziale pubblico in relazione a queste possibili evenienze. Nello specifico, si parla di pensione di inabilità o invalidità previdenziale oppure di pensione di inabilità o invalidità assistenziale.
La pensione di inabilità previdenziale è prevista per coloro che hanno versato almeno 5 anni di contributi, almeno 3 dei quali maturati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. L’INPS, se si ha meno di 60 anni, prevede un bonus, detto bonus previdenziale. Nel momento in cui si chiede la pensione di inabilità, si parte da un montante contributivo e l’INPS lo incrementa come se si avesse versato fino a 60 anni: quindi si creerà un nuovo montante sul quale verrà calcolata la pensione di inabilità.
Per quanto riguarda invece la pensione di invalidità previdenziale, si deve avere una menomazione psichica e/o fisica, dal 66% al 99%. Può essere riconosciuta questa pensione, ma senza nessun bonus fiscale: verrà quindi calcolata solo sulla base di quanto maturato fino a quel momento.
Si tratta di una pensione non reversibile ai superstiti aventi diritto.
Una persona che non ha mai lavorato e quindi non ha mai versato contributi, percepirebbe invece la pensione di inabilità o invalidità assistenziale che ammonterebbe ad un importo fisso per 13 mensilità.
Lo stato prevede anche la cosiddetta “Indennità di frequenza per i minori”, ovvero l’assegno mensile erogato ai disabili minorenni fino alla maggiore età. Si tratta di una prestazione economica riconosciuta per la frequenza di scuole, centri di educazione e formazione e che richiede il rispetto di specifici requisiti di reddito. La finalità è quella di garantire un supporto economico ai ragazzi e alle ragazze disabili e con difficoltà nell’apprendimento. Il limite di reddito personale annuo è fissato a 4.926,35 € e l’importo mensile è pari a 286,81 €, erogati per 12 mesi.
Una volta consapevoli delle possibili conseguenze provocate da inabilità o invalidità e che lo Stato in questi casi eroga una pensione piuttosto esigua per il mantenimento di un tenore di vita dignitoso, sarebbe opportuno valutare una copertura assicurativa di questi rischi al fine di avere un’ulteriore integrazione al proprio reddito.

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