Accettazione e rinuncia dell’eredità: il beneficio d’inventario

Quando si tratta di eredità, è molto importante essere a conoscenza delle normative, dei vantaggi e dei rischi legati alla successione patrimoniale. Ad esempio, cosa significa accettare con – o senza – beneficio di inventario?

Possiamo immaginare la successione ereditaria come un percorso che inizia quando un soggetto viene a mancare.
Da quel momento ci sarà la chiamata all’eredità che potrà avvenire per legge o potrà essere testamentaria. Coloro che sono chiamati all’eredità possono accettare, e solo in quel momento saranno definiti eredi, oppure possono rinunciare (nei termini di legge) e quindi non diventano eredi.
È quindi importante capire cosa significhi accettare con beneficio di inventario o senza beneficio di inventario. Se non c’è il beneficio d’inventario, si parla di accettazione pura e semplice: chi accetta va a sostituirsi alla posizione del defunto e il rischio è che le posizioni si vadano a mescolare, cioè che l’erede potrebbe rispondere di eventuali debiti ereditari con il proprio patrimonio (portando a casa più debiti rispetto all’attivo ereditario).
La legge, tuttavia, prevede che questa responsabilità possa essere limitata tramite l’accettazione beneficiata (con beneficio d’inventario). In questo modo, si limiterebbe la propria responsabilità per gli obblighi ereditari a quanto ricevuto, senza intaccare il patrimonio personale.
È facoltà di tutti accettare un’eredità con beneficio di inventario, ma alcuni soggetti sono obbligati. Tra questi, ci sono i minori che vengono tutelati dalla legge poiché non sono in grado di valutare la convenienza o meno dell’eredità. Lo stesso vale per interdetti, inabilitati o persone che sono comunque in difficoltà nel comprendere l’opportunità o meno. Sono obbligati anche tutti gli enti giuridici, le fondazioni, le associazioni e gli enti non riconosciuti; invece, non sono obbligate le società commerciali.
Quando si accetta con beneficio d’inventario, si fa quasi sempre riferimento alla limitazione di eventuali debiti (in quanto è questo lo scopo principale). Ci sono, però, delle altre particolari situazioni in cui sarebbe necessario accettare con beneficio d’inventario: per esempio, i legittimari (gli eredi a cui spetta per legge una quota ben precisa del patrimonio del defunto) che ritengano di essere stati lesi e vogliano fare causa, ovvero agire in riduzione, nei confronti di una persona che in quel momento non è coerede, devono prima accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Quando un erede è in possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. Se, invece, non si possiedono beni, si ha dieci anni di tempo per accettare con beneficio d’inventario.
L’inventario ha la specifica funzione di determinare l’attivo e il passivo di un patrimonio ereditario e quindi colui che eredita con beneficio d’inventario diventa un amministratore del patrimonio in quanto, prima di avere piena disponibilità dei beni, dovrà soddisfare tutti i legatari e saldare eventuali debiti con i creditori.
C’è comunque il rischio di compiere certi atti che possano far decadere dal beneficio d’inventario: vendita di determinati beni senza avere l’autorizzazione del giudice, inventario incoerente rispetto ai beni esistenti, inosservanza di regole e procedure previste dalla legge.
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