Ne esistono di diverse tipologie e sono lo strumento più usati dagli italiani: le polizze vita rappresentano un asset importante nella pianificazione patrimoniale. Ma conosci davvero come funzionano?
Le polizze vita sono uno strumento sempre più usato: oltre il 25% del risparmio degli italiani si trova all’interno di esse.
Esse rappresentano uno strumento di pianificazione patrimoniale molto importante.
Giuridicamente parlando, esistono diversi tipi di polizze vita: le temporanee caso morte, le Unit Linked, le multiramo, le gestione separate, i fondi pensione o le Long Term Care.
Ogni tipologia di polizza vita ha un proprio organo di controllo.
Le polizze vita sono disciplinate dal Codice civile e, nello specifico, dalla sezione III del Libro IV delle Obbligazioni, articoli dal 1919 al 1927.
I soggetti di queste polizze sono:
• la Compagnia assicurativa che si assume il rischio
• il contraente (persona fisica, persona giuridica, Trust, Fiduciaria) che paga o versa il premio
• l’assicurato (solo persona fisica), colui che è titolare e portatore del rischio
• il beneficiario (persona fisica, persona giuridica, Trust, Fiduciaria) che riceverà la prestazione accordata
Quest’ultimo può essere designato dal contraente:
– alla stipula della polizza
– successivamente, con una dichiarazione scritta all’assicuratore
– per testamento
– in maniera generica (figli, eredi, …)
Nel caso di contraente e assicurato diversi, in caso di premorienza del primo, per legge, nella contraenza subentrano gli eredi che però dovranno pagare le imposte di successione.
Per quanto riguarda il beneficiario, non può più essere modificato (come stabilito dall’art. 1921 del Codice civile):
• dagli eredi dopo la morte del contraente
• in caso di beneficio irrevocabile, cioè dopo che il contraente ha rinunciato al potere di revoca ed il beneficiario ha dichiarato di volerne beneficiare.
È inoltre interessante quanto afferma la giurisprudenza a proposito della possibilità di riscatto della polizza vita dopo che gli eredi del De Cuius sono subentrati nella contraenza: secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’erede subentrante nel contratto alla morte del contraente originario non può esercitare il diritto di riscatto senza avere il consenso del beneficiario in quanto si andrebbe a ledere una volontà che non è stata modificata dal contraente in vita e quindi il nuovo contraente, pur subentrando, non ne acquisisce tutti i diritti.
Pertanto, in caso di beneficiari irrevocabili, per decisione del contraente o a seguito del suo decesso, le operazioni di pegno, riscatto e vincolo necessitano del consenso scritto dei beneficiari.
Ci sono però tre casistiche che, se si verificano, fanno decadere la situazione di beneficio irrevocabile:
• quando il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (art. 1922 Codice civile)
• ingratitudine del beneficiario (art. 801 Codice civile)
• sopravvenienza nuovi figli (art. 803 Codice civile)
Una caratteristica delle polizze vita davvero molto importante è che non rientrano nell’asse ereditario. Infatti, come stabilito dal terzo comma dell’art. 1920 del Codice civile, l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi poiché il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma per diritto proprio.
I vantaggi delle polizze vita sono molteplici:
• ottimizzazione fiscale
• impignorabilità
• insequestrabilità
• possibile conversione in rendita vitalizia, rendita reversibile, rendita certa
• nomina beneficiario: privacy assoluta
• esenti da tasse di successione
In conclusione, quindi, le polizze vita costituiscono un potente strumento da prendere in considerazione, con l’aiuto di un consulente, nell’ambito della propria pianificazione patrimoniale.
Io, naturalmente, sono a disposizione.