La donazione della nuda proprietà e il diritto di usufrutto

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Quando un individuo è pieno proprietario di un bene significa che esercita tutti i diritti connessi alla proprietà: questo diritto permette a chi ne è titolare di scindere tra loro alcuni diritti come il diritto d’uso, il diritto di usufrutto, il diritto di abitazione, ecc.

L’art. 796 del Codice civile disciplina la cosiddetta “ritenzione di usufrutto” e prevede che un proprietario possa donare uno più diritti rientranti nella piena proprietà, tendendo per sé un diritto più limitato: può, ad esempio, donare la nuda proprietà ad un altro soggetto riservando il diritto di usufrutto per sé e, dopo di lui, per una o più persone, ma non successivamente.

In caso di donazione con riserva di usufrutto a proprio favore, la donazione di usufrutto a favore di un terzo è sottoposta alla condizione sospensiva della sopravvivenza del terzo al donante e avrà inizio alla morte del donante stesso. Se, invece, la donazione con riserva di usufrutto è a favore di un terzo, si tratta di una doppia donazione: una che ha come oggetto il diritto reale limitato di usufrutto a favore di un donatario e l’altra è la nuda proprietà a favore di un altro donatario.

L’art. 1014 Codice civile disciplina altri casi di estinzione dell’usufrutto, oltre a quelli descritti nell’art. 979:
• estinzione per prescrizione per effetto del mancato uso durato per venti anni
• per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nel medesimo soggetto
• per il totale perimento della cosa sul quale è costituito
Qualora si decidesse di donare la nuda proprietà con riserva di usufrutto in capo al donante, ci sarebbero due immediati vantaggi fiscali:
• le imposte (se dovute, perché la donazione potrebbe essere sotto la franchigia) si pagano solo sul valore della nuda proprietà e non sul valore complessivo del bene trasferito
• nel caso di beni immobili, il valore è calcolato sull’attuale valore catastale, senza possibilità di rivalutazione
Dopo la morte del donante, ha luogo, in automatico, la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà senza alcuna dichiarazione fiscale, né pagamento di imposte.
Nello specifico, la “Riunione di usufrutto” è una richiesta di voltura fatta all’Agenzia dele Entrate per comunicare la cancellazione di un preesistente diritto di usufrutto. Va fatta entro trenta giorni dall’evento che lo ha fatto decadere. Di norma, l’evento coincide con il decesso dell’usufruttuario, anche se non sempre la riunione viene fatta a seguito di una successione ereditaria.

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