Il patto di famiglia nella trasmissione dell’azienda

Hai già sentito parlare del “patto di famiglia”? È un tipo di contratto usato per programmare il passaggio generazionale, ma anche la funzionalità futura delle aziende. Scopriamo più nel dettaglio cosa significa.

Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.

Se al momento della sottoscrizione del patto di famiglia, nella famiglia dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, sono presenti persone fisiche che, in caso di successione dell’imprenditore, sarebbero legittimari, queste ultime devono partecipare al contratto. In questo caso, gli assegnatari devono liquidare i legittimari non assegnatari (salva la facoltà per questi ultimi di rinunciarvi in tutto o in parte), con il pagamento di una somma di denaro calcolata applicando al valore del bene trasferito all’assegnatario, convenuto dai contraenti, le percentuali matematiche proporzionali pari alle quote di legittima a seconda del concreto concorso tra legittimari.

I contraenti possono convenire, inoltre, che la liquidazione avvenga in tutto o in parte in natura o che la stessa venga effettuata non contestualmente, ma con un successivo contratto, purché espressamente collegato al patto già stipulato.

In ogni caso, tutte le assegnazioni oggetto del patto di famiglia, nel momento in cui si aprirà la successione del disponente, non potranno più essere sottoposte né ad azione di riduzione né all’obbligo di collazione da nessuno, nemmeno da eventuali nuovi legittimari nel frattempo sopravvenuti. Questi ultimi, infatti, potranno soltanto chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dalla legge aumentata degli interessi legali. La legge sancisce, infatti, che i beni assegnati con il patto di famiglia agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti.

Tuttavia, ciascuno dei legittimari conserva la possibilità di esperire l’azione di riduzione sul restante patrimonio del De Cuius.

Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che lo hanno concluso mediante:
• diverso contratto con le medesime caratteristiche e medesimi presupposti del patto di famiglia;
• recesso se espressamente previsto nel contratto e necessariamente attraverso una dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

È importante sapere che l’istituto del patto di famiglia realizza una successione a titolo particolare anticipata, avendo ad oggetto esclusivamente l’azienda o le partecipazioni sociali e rappresenta, per espressa previsione di legge, una deroga al divieto di patti successori.

La funzione del patto di famiglia è quella di programmare per tempo non solo il passaggio generazionale, ma soprattutto la funzionalità futura delle aziende con l’intento di evitare che le caratteristiche proprie di una donazione (collazione e azione di riduzione) costituiscano, di fatto, un impedimento al trasferimento della ricchezza e, allo stesso tempo, un pregiudizio per l’attività di impresa e per le ragioni dell’economia.

Con il patto di famiglia si raggiunge un duplice obiettivo: da un lato, si previene la nascita di liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie, dall’altro, si evita l’assegnazione del complesso di beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale dell’impresa.

In conclusione, con questo istituito, si assicura la continuità all’impresa, salvaguardandola dalle vicende successorie scaturenti alla morte dell’imprenditore, ma si tutela anche il diritto dei legittimari, i quali rinunciano a partecipare alla successione e alla divisione ereditaria dei beni formanti oggetto dell’azienda.

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